Art. 22.

      1. Per i primi tre anni dalla data in vigore della presente legge, gli oneri per il pagamento dell'indennità di cui al comma 8 dell'articolo 21 ai conciliatori nominati dal giudice ai sensi dello stesso articolo sono a carico dello Stato.
      2. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è fissato in 100 euro per ogni caso che il tentativo di conciliazione esperito, indipendentemente dal suo esito. Nel caso che il tentativo si concluda con la conciliazione definitiva della controversia, l'indennità è elevata a 150 euro. Nel caso che il tentativo non abbia luogo per la mancata presentazione di entrambi le parti o del convenuto l'indennità è di 75 euro.
      3. Le domande per l'iscrizione all'albo, indirizzate al presidente della sezione lavoro del tribunale, possono essere depositate nella cancelleria o inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Il presidente della sezione lavoro del tribunale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, esaminate le domande presentate ai sensi dell'articolo 21, determina l'elenco degli iscritti all'albo. L'albo è aggiornato con cadenza semestrale.